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REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 febbraio 2004

che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di

negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento

(CEE) n. 295/91

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, alle condizioni in esso

specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di:

a) negato imbarco a passeggeri non consenzienti;

b) cancellazione del volo;

c) ritardo del volo.

L 46/2 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 17.2.2004

2. Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento

all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni

giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in

merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel

quale detto aeroporto è situato.

3. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di

Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi di cui alla

dichiarazione comune resa dai ministri degli Affari esteri del

Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano

ad esercitare i loro effetti. I governi della Spagna e del

Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) «vettore aereo»: un'impresa di trasporto aereo munita di

valida licenza di esercizio;

b) «vettore aereo operativo»: un vettore aereo che opera o

intende operare un volo nell'ambito di un contratto con un

passeggero o per conto di un'altra persona, fisica o giuridica,

che abbia concluso un contratto con tale passeggero;

c) «vettore comunitario»: un vettore aereo munito di valida

licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi

delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del

Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai

vettori aerei (1);

d) «operatore turistico»: un organizzatore, ad esclusione di un

vettore aereo, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva

90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente

i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso»;

e) «servizio tutto compreso»: i servizi definiti all'articolo 2,

punto 1, della direttiva 90/314/CEE (2);

f) «biglietto»: un documento in corso di validità che dà diritto

al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea,

compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal

vettore aereo o dal suo agente autorizzato;

g) «prenotazione»: il fatto che il passeggero è in possesso di un

biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione

è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'operatore

turistico;

h) «destinazione finale»: la destinazione indicata sul biglietto

esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza

diretta, la destinazione dell'ultimo volo; i voli alternativi in

coincidenza disponibili non sono presi in considerazione se

viene rispettato l'orario di arrivo originariamente previsto;

i) «persona con mobilità ridotta»: un soggetto la cui mobilità

sia ridotta, nell'uso del trasporto aereo, per via di una minorazione

fisica (sensoriale o motoria, permanente o temporanea),

di una insufficienza psichica, per ragioni di età o per

via di qualunque altro fattore che generi una minorazione e

la cui condizione richieda un'attenzione particolare e un

adattamento alle sue esigenze del servizio offerto a tutti i

passeggeri;

j) «negato imbarco»: il rifiuto di trasportare passeggeri su un

volo sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel

rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2,

salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco,

quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza

ovvero documenti di viaggio inadeguati;

k) «volontario»: una persona che si è presentata all'imbarco nel

rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e

risponde affermativamente alla domanda del vettore aereo

se vi siano passeggeri disposti a rinunciare alla propria

prenotazione in cambio di benefici;

l) «cancellazione del volo»: la mancata effettuazione di un volo

originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato

almeno un posto.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio

di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del

trattato;

b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un

paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio

di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del

trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici

o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese

terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo

in questione sia un vettore comunitario.

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri:

a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in

questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo

5, si presentino all'accettazione:

— secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente

indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal

vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio

autorizzato,

oppure, qualora non sia indicata l'ora,

— al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di

partenza pubblicata; o

b) siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore

turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione

ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

3. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che

viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile,

direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si

applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un

programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali

dei vettori aerei o degli operatori turistici.

17.2.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 46/3

(1) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(2) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

4. Il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri

trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata.

5. Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo

operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2.

Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un

contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal

presente regolamento, si considera che esso agisce per conto

della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero.

6. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti dei

passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE. Il presente regolamento

non si applica nei casi in cui un circuito «tutto

compreso» è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione

del volo.

Articolo 4

Negato imbarco

1. Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare

l'imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo

luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione

in cambio di benefici da concordare tra il passeggero

interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano

di un'assistenza a norma dell'articolo 8. Tale assistenza lascia

impregiudicati i benefici di cui al presente paragrafo.

2. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per

consentire l'imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni,

il vettore aereo operativo può negare l'imbarco a passeggeri

non consenzienti.

3. In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti,

il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare

una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma

dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e

9.

Articolo 5

Cancellazione del volo

1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:

a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo

8;

b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo

9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2,

nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di

partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo

volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di

partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui

all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo

a norma dell'articolo 7, a meno che:

i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno

due settimane prima dell'orario di partenza previsto;

oppure

ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel

periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima

dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di

partire con un volo alternativo non più di due ore prima

dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione

finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo

previsto; oppure

iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno

di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e

sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo

non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto

e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore

dopo l'orario d'arrivo previsto.

2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono

informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.

3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una

compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può

dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze

eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare

anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il

passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo,

incombe al vettore aereo operativo.

Articolo 6

Ritardo

1. Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà

ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto

a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a

1 500 km; o

b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie

superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree

comprese tra 1 500 e 3 500 km; o

c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non

rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),

il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:

i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e

nell'articolo 9, paragrafo 2; e

ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente

prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario

di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui

all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza

prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

2. In ogni caso l'assistenza è fornita entro i termini stabiliti

dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza.

L 46/4 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 17.2.2004

Articolo 7

Diritto a compensazione pecuniaria

1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri

interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500

chilometri;

b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori

a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra

1 500 e 3 500 chilometri;

c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere

a) o b).

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima

destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo

all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco

o della cancellazione del volo.

2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione

finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma

dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:

a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a

1 500 km; o

b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori

a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra

1 500 e 3 500 km; o

c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei

casi di cui alle lettere a) o b),

l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il

vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione

pecuniaria di cui al paragrafo 1.

3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è

pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico,

con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal

passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.

4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate

secondo il metodo della rotta ortodromica.

Articolo 8

Diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo

1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero

è offerta la scelta tra:

a) — il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto

nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del

biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato,

per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le

parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è

divenuto inutile rispetto al programma di viaggio

iniziale del passeggero, nonché, se del caso:

— un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale,

non appena possibile;

b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale,

in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile;

o

c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale,

in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva

di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di

posti.

2. Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i

cui voli rientrano in un servizio «tutto compreso», ad esclusione

del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della

direttiva 90/314/CEE.

3. Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed

un vettore aereo operativo offra ad un passeggero l'imbarco su

un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello

prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero

dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata

effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina,

concordata con il passeggero, sono a carico del vettore aereo

operativo.

Articolo 9

Diritto ad assistenza

1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero

ha diritto a titolo gratuito:

a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;

b) alla sistemazione in albergo:

— qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o

— qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a

quello previsto dal passeggero;

c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione

(albergo o altro).

2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo

gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o

posta elettronica.

3. Nell'applicare il presente articolo il vettore aereo operativo

presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con

mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni

dei bambini non accompagnati.

Articolo 10

Sistemazione in classe superiore o inferiore

1. Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in

una classe superiore a quella corrispondente al biglietto aereo

acquistato, non può esigere alcun pagamento supplementare.

2. Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in

una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo

acquistato, rimborsa entro sette giorni, secondo le modalità di

cui all'articolo 7, paragrafo 3.

a) il 30 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari

o inferiori a 1 500 km; o

17.2.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 46/5

b) il 50 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie

superiori a 1 500 km, esclusi i collegamenti fra

il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi

d'oltre mare, e per tutte le altre tratte aeree comprese

tra 1 500 e 3 500 km; o

c) il 75 % del prezzo per tutte le tratte aeree che non rientrano

nei casi di cui alle lettere a) o b), compresi i collegamenti fra

il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi

d'oltremare.

Articolo 11

Persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari

1. I vettori aerei operativi danno la precedenza alle persone

con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori o cani

da accompagnamento certificati, nonché ai bambini non

accompagnati.

2. In caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardi

di qualsiasi durata le persone con mobilità ridotta e i loro eventuali

accompagnatori nonché i bambini non accompagnati

hanno diritto a ricevere al più presto l'assistenza in norma

dell'articolo 9.

Articolo 12

Risarcimenti supplementari

1. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del

passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento

concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto

da detto risarcimento.

2. Fatti salvi principi e norme pertinenti del diritto nazionale,

inclusa la giurisprudenza, il paragrafo 1 non si applica ai

passeggeri che hanno rinunciato volontariamente ad una

prenotazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 13

Diritti ad azioni di regresso

Qualora il vettore aereo operativo versi una compensazione

pecuniaria o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del

presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso può

essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere

un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al

diritto applicabile. In particolare, il presente regolamento non

limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di

chiedere il rimborso ad un operatore turistico o qualunque altra

persona con cui abbia stipulato un contratto. Del pari, nessuna

disposizione del presente regolamento può essere interpretata

come limitazione al diritto di un operatore turistico o di un

terzo che non sia un passeggero e con cui il vettore operativo

ha stipulato un contratto di chiedere un rimborso o un risarcimento

al vettore operativo conformemente al diritto applicabile.

Articolo 14

Obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti

1. Il vettore aereo operativo provvede affinché nella zona di

registrazione sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile

per i passeggeri, un avviso contenente il testo seguente: «In

caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di

almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta

di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero,

in particolare in materia di compensazione pecuniaria e

di assistenza».

2. Se nega l'imbarco o cancella un volo, il vettore aereo

operativo presenta ad ogni passeggero interessato un avviso

scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria

ed assistenza ai sensi del presente regolamento. Analogo

avviso è presentato ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo

di almeno due ore. Ai passeggeri vengono inoltre fornite per

iscritto le informazioni occorrenti per prendere contatto con

l'organismo nazionale designato di cui all'articolo 16.

3. Per quanto concerne i non vedenti o gli ipovedenti, le

disposizioni del presente articolo si applicano facendo ricorso a

mezzi alternativi adeguati.

Articolo 15

Irrinunciabilità

1. Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti dal

presente regolamento non possono essere oggetto di restrizioni

o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o

restrittive del contratto di trasporto.

2. Qualora una clausola restrittiva o derogatoria sia applicata

contro un passeggero o se costui non sia stato correttamente

informato dei suoi diritti ed abbia pertanto accettato una

compensazione inferiore a quella prevista dal presente regolamento,

il passeggero ha comunque il diritto di avviare le necessarie

procedure dinanzi ai tribunali od organi competenti per

ottenere una compensazione integrativa.

Articolo 16

Violazioni

1. Ogni Stato membro designa l'organismo responsabile

dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda

i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i

voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Se

del caso, tale organismo adotta tutte le misure necessarie per

garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri. Gli Stati

membri informano la Commissione circa l'organismo designato

a norma del presente paragrafo.

L 46/6 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 17.2.2004

2. Fatto salvo l'articolo 12, ciascun passeggero può presentare

reclamo presso qualsiasi organismo designato ai sensi del

paragrafo 1 o presso qualsiasi altro organismo competente designato

da uno Stato membro in merito ad una presunta violazione

del presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto

situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi

volo proveniente da un paese terzo e diretto a un aeroporto

situato in tale territorio.

3. Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per violazioni del

presente regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 17

Relazioni

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio

entro il 1o gennaio 2007 in merito al funzionamento e agli

effetti del presente regolamento, in particolare per quanto

concerne:

— l'incidenza del negato imbarco e della cancellazione dei

voli,

— l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del

presente regolamento ai passeggeri che hanno stipulato un

contratto con un vettore comunitario o titolari di una

prenotazione di volo che fa parte di un circuito «tutto

compreso» cui si applica la direttiva 90/314/CEE e che

partono da un aeroporto di un paese terzo verso un aeroporto

di uno Stato membro, con voli non operati da vettori

aerei comunitari,

— l'eventuale revisione degli importi delle compensazioni

pecuniarie di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Se del caso, la relazione è accompagnata da proposte legislative.

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 295/91 è abrogato.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in

ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 febbraio 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

17.2.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 46/7

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