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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che lâorganizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dellâautorizzazione amministrativa allâespletamento delle loro attivitĂ (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95). b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dellâart. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui allâart. 17 delle presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di âpacchetto turisticoâ (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti âtutto compresoâ, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o allâalloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del âpacchetto turisticoâ.
2) FONTI LEGISLATIVE Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarĂ altresĂŹ disciplinato dalle disposizioni â in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonchĂŠ dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95 .
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA Lâorganizzatore ha lâobbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: 1. estremi dellâautorizzazione amministrativa dellâorganizzatore; 2. estremi della polizza assicurativa responsabilitĂ civile; 3. periodo di validitĂ del catalogo o programma fuori catalogo; 4. cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;
4) PRENOTAZIONI La domanda di prenotazione dovrĂ essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverĂ copia. Lâaccettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui lâorganizzatore invierĂ relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso lâagenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dallâorganizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dellâinizio del viaggio.
5) PAGAMENTI La misura dellâacconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare allâatto della prenotazione ovvero allâatto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrĂ essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dellâagenzia intermediaria e/o dellâorganizzatore la risoluzione di diritto.
6) PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo o programma fuori catalogo.
7) RECESSO DEL CONSUMATORE Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo di uno o piĂš elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dallâorganizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione della sola parte di prezzo giĂ corrisposta. Tale restituzione dovrĂ essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrĂ dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto lâavviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dallâorganizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarĂ addebitata â indipendentemente dal pagamento dellâacconto di cui allâart. 5/1° comma - oltre al costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nel Catalogo o Programma fuori catalogo. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA Nellâipotesi in cui, prima della partenza, lâorganizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilitĂ di fornire uno o piĂš dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrĂ esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma giĂ pagata o di godere dellâofferta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando lâannullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonchĂŠ per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), lâorganizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirĂ al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dallâorganizzatore, tramite lâagente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarĂ mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA Lâorganizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nellâimpossibilitĂ di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrĂ predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dallâorganizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, lâorganizzatore fornirĂ senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilitĂ del mezzo e di posti e lo rimborserĂ nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10) SOSTITUZIONI Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) lâorganizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalitĂ del cessionario; b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) il soggetto subentrante rimborsi allâorganizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrĂ quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonchĂŠ degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). Lâorganizzatore non sarĂ pertanto responsabile dellâeventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarĂ tempestivamente comunicata dallâorganizzatore alle parti interessate prima della partenza.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dallâitinerario, nonchĂŠ dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi allâosservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dallâorganizzatore, nonchĂŠ ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che lâorganizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire allâorganizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per lâesercizio del diritto di surroga di questâultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso lâorganizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherĂ altresĂŹ per iscritto allâorganizzatore, allâatto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalitĂ del viaggio, sempre che ne risulti possibile lâattuazione.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche AutoritĂ dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, lâorganizzatore si riserva la facoltĂ di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13) REGIME DI RESPONSABILITĂâ Lâorganizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dellâinadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che lâevento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da questâultimo nel corso dellâesecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dallâorganizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualitĂ di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilitĂ previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento dovuto dallâorganizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennitĂ risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilitĂ : e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato allâAja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilitĂ dellâorganizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare lâimporto di â2.000 Franchi oro germinal per danno alle coseâ previsto dallâart. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dallâart. 1783 Cod. Civ..
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA Lâorganizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. Lâorganizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilitĂ (artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16) RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nellâesecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchè lâorganizzatore, il suo rappresentante locale o lâaccompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresĂŹ sporgere reclamo mediante lâinvio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, allâorganizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la localitĂ di partenza.
17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dellâorganizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dallâannullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. SarĂ altresĂŹ possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18) FONDO DI GARANZIA Eâ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dellâart. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dellâorganizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi allâestero Il fondo deve altresĂŹ fornire unâimmediata disponibilitĂ economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dellâorganizzatore. Le modalitĂ di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dellâart. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto lâofferta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonchĂŠ dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresĂŹ applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. Lâapplicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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